Promesse unilaterali

PROMESSE UNILATERALI, ATTI RICOGNITIVI E NEGOZI DI ACCERTAMENTO

1. INQUADRAMENTO: LE PROMESSE UNILATERALI NEL SISTEMA DELLE FONTI DELLE OBBLIGAZIONI;

2. TIPICITA’ E ATIPICITA’ DELLE PROMESSE UNILATERALI:

a) Esame dell’art. 1987;    

b) Il principio della tipicità delle promesse unilaterali;

c) “Ratio del principio e dello “sfavor” verso promesse atipiche:

c1) Ragioni storiche;

c2) L’ambiguità della promessa sotto il profilo causale, con rischio di astrazione;

c3) La esigenza di tutela del destinatario della promessa: il principio di intangibilità della sfera giuridica privata impone la esigenza che modificazioni giuridiche siano subordinate al consenso del soggetto interessato ad esse;

d) Critica alla tipicità:

d1) La norma dell’art. 1987 non comporta affatto che le promesse unilaterali siano tutte figure tipiche: essa ha voluto solo ribadire la regola che non è sufficiente a creare un vincolo obbligatorio la mera volontà del promittente di autoobbligarsi;

d2) La norma dell’art. 1987 è norma derogabile: le parti ben potrebbero accordarsi (con un contratto c.d. normativo) per l’assunzione di future obbligazioni a mezzo di promesse unilaterali;

e) La configurabilità di promesse unilaterali atipiche. Ragioni a sostegno:

e1) Il venir meno dei capisaldi della contraria opinione tradizionale: causalità delle promesse unilaterali atipiche e possibilità di rifiuto (discusso se di tipo eliminativo, e, quindi, ipotesi condizione risolutiva dell’acquisto, oppure se di tipo cd. impeditivo);

e2) Il dato normativo: il contratto con obbligazioni a carico del solo proponente (art. 1333);

f) In particolare, l’art. 1333 c.c.:

f1) Essenza: costituisce lo schema normativo di riferimento delle promesse unilaterali atipiche;

f2) Operatività di esso in ordine a contratti gratuiti atipici: rapporti con la donazione, donazione obnuziale e le liberalità d’uso, con i contratti reali gratuiti, e i contratti di garanzia.

f3) Natura giuridica:

* La tesi contrattuale: ipotesi di accettazione tacita per equiparazione ad essa del mancato rifiuto. Critica;

* La tesi del contratto senza accordo. Ipotesi di formazione unilaterale del contratto. Critica;

* La tesi del negozio unilaterale a rilievo bilaterale, produttivo di effetti obbligatori. Ipotesi di promessa unilaterale gratuita rivolta a persona determinata;

g) Causalità delle promesse unilaterali atipiche: le promesse interessate. Tipologia: promesse di dare, di fare, per causa di garanzia;

3. LE LETTERE DI PATRONAGE COME IPOTESI DI PROMESSA UNILATERALE ATIPICA:

a) Definizione: la lettera di patronage come credenziale;

b) Natura giuridica. La tesi della irrilevanza e quella della rilevanza giuridica:

b1) Il vincolo giuridico fondato sulla normativa di correttezza, che darebbe luogo a responsabilità extracontrattuale per l’affidamento creato in chi si è indotto a contrattare basandosi sul contenuto di quelle lettere (cd. Patronage debole);

b2) Il vincolo giuridico fondato su fonte ad efficacia obbligatoria (cd. Patronage forte):

* La tesi della promessa del fatto del terzo con conseguente assunzione di una obbligazione di garanzia;

* La tesi della promessa unilaterale atipica e gratuita, intesa come impegno di garanzia o come impegno di fare (che va dall’informazione al controllo) o di dare (un “quid” in caso di inadempimento);

4. PROMESSE UNILATERALI TIPICHE: RICOGNIZIONE DI DEBITO E PROMESSA DI PAGAMENTO:

a) Esame dell’art. 1988;

b) Precedenti storici e sistematici:

b1) L’esigenza di rafforzamento di rapporti preesistenti: l’attuazione di tale esigenza mediante i “c.d. biglietti promissori”;

b2) L’attuale codificazione italiana:

L’inquadramento sistematico. Considerazioni critiche: trattasi di figure che non costituiscono fonte di obbligazioni e non possono, pertanto, qualificarsi come promesse unilaterali nel senso di cui all’art. 1987. Esse determinano una conseguenza meramente processuale: esonerano il creditore dall’onere della prova (“relevatio ab onere probandi”);

La scelta di compromesso tra l’esigenza (di natura sostanziale) di dare ingresso e riconoscere efficacia obbligatoria alle promesse unilaterali, e quella (di natura processuale) di ancorarne l’efficacia al (solo) terreno della prova;

La scelta intermedia tra il modello francese e quello tedesco;

Le attuali dispute risentono del contrasto tra impostazione sostanzialista e impostazione processualistica;

5. LA RICOGNIZIONE DI DEBITO IN PARTICOLARE:

a) Concetto;

b) Tipi: ricognizione astratta (o pura o non titolata) e ricognizione titolata;

c) Ricognizione astratta: tesi della assenza di “expressio causae”. Critica: non è esplicitato il rapporto sottostante e non la causa;

d) Ricognizione titolata: il dibattito sulla natura della stessa. La tesi della equiparazione alla ricognizione non titolata (e, quindi, della astrazione processuale); la tesi della natura anche confessoria e quella intermedia;

e) Natura giuridica della ricognizione:

e1) La tesi negoziale: trattasi di un negozio unilaterale e recettizio, che ha la sua causa nell’intento di rafforzare la posizione del creditore, intento attuato con l’effetto della “relevatio ab onere probandi”. La tesi del negozio di accertamento;

e2) La tesi non negoziale: la ricognizione di debito come mero atto, come dichiarazione di scienza o come partecipazione di rappresentazione;

f) Caratteristiche: atto unilaterale e recettizio. Il problema della forma: la tesi della necessità della forma scritta, quella della non necessità (qualsiasi modalità è utile, purchè idonea) e quella (intermedia) della necessità di riferirsi al rapporto sottostante per stabilire se occorra o meno forma scritta;

g) Effetti:

g1) L’effetto processuale tipico: l’esonero dall’onere della prova (“relevatio ab onere probandi”). L’oggetto della prova contraria: l’inesistenza, l’estinzione o l’inefficacia del rapporto sottostante;

g2) La tesi che configura effetti sostanziali accanto a quello processuale tipico:

*   La tesi della efficacia dichiarativa di tipo rafforzativo;

*   La tesi della semplificazione della fattispecie;

7. LA PROMESSA DI PAGAMENTO IN PARTICOLARE:

a) Premessa: stessi tipi e problemi della ricognizione (v. sopra);

b) La promessa di pagamento relativa a debiti preesistenti: equiparata alla ricognizione;

c) La promessa di pagamento relativa a debiti attuali o futuri:

c1) La tesi del carattere dichiarativo di tipo rafforzativo e della natura non negoziale;

c2) La tesi del carattere costitutivo e della natura negoziale;

8. LA PROMESSA AL PUBBLICO:

a) Premessa: ipotesi di obbligazione a soggetto determinabile;

b) Concetto: negozio in virtù del quale un soggetto si impegna pubblicamente ad eseguire una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione;

c) Requisiti:

c1) La dichiarazione del promittente. Necessaria pubblicità. La pubblicità come requisito di validità della promessa;

c2) La destinazione “ad incertam personam”. Il problema della ammissibilità di promesse rivolte a collettività chiuse: la tesi negativa (Branca) e quella positiva, che reputa sufficiente che esse siano state rivolte ad un insieme indifferenziato di persone considerate nella loro totalità (Sbisà). Critica;

c3) Oggetto: la prestazione promessa. Carattere patrimoniale;

c4) Il compimento dell’azione e il trovarsi nella situazione contemplata. Il dibattito sulla loro natura giuridica in rapporto alla promessa:

La tesi dominante del mero fatto di individuazione della persona del creditore (Bianca, Rescigno e altri);

La tesi della condizione: trattasi di evento o di risultato cui è condizionato l’impegno del promittente (Di Maio);

La tesi del presupposto di legittimazione alla conclusione del contratto derivante dalla promessa (Sbisà);

c5) Segue: l’oggetto della azione o della situazione contemplata. Il problema della validità della promessa nel caso in cui il promittente ignori che il fatto contemplato si è già realizzato. La tesi della validità della promessa (errore sui motivi), la tesi della annullabilità per errore sulla causa (Branca) e la tesi della nullità per difetto di causa o per impossibilità dell’oggetto;

d) Natura e struttura:

d1) La promessa come negozio unilaterale: esso sorge e vincola il promittente per effetto della sola sua dichiarazione e non appena resa pubblica. La comunicazione prevista dal co. 2 dell’art. 1989 non equivale ad accettazione nè ha rilevanza ai fini del sorgere del vincolo obbligatorio, ma rappresenta solo un onere per l’esercizio del diritto di credito previsto, a pena di decadenza dello stesso nell’ipotesi in cui non sia stato apposto un termine alla promessa, e serve solo a risolvere il conflitto tra più aventi diritto all’unica prestazione (arg. ex art. 1991: Bianca);

d2) La promessa come negozio bilaterale (Sbisà): il compimento della azione contemplata dal promittente crea solo un titolo di legittimazione alla partecipazione al negozio, ma affinchè il ciclo si completi, occorre un atto di accettazione da parte di colui che appare legittimato, atto di accettazione che si identifica in quello che la legge chiama genericamente comunicazione;

d3) La promessa al pubblico come fattispecie a formazione successiva: la comunicazione è sempre necessaria perchè serve a completare tale fattispecie in via di formazione;

e) Essenza e funzione della promessa al pubblico:

e1) La promessa come atto gratuito, avente scopo di pubblicità o di ricompensa o un fine altruistico;

e2) La promessa come schema negoziale generico che può essere sia gratuita che onerosa. Essa è gratuita quando vi è totale dissociazione tra essa e il compimento dell’azione, nel senso che quest’ultima è del tutto autonoma e indipendente rispetto alla promessa. La promessa è onerosa quando essa funziona da “stimolo” all’azione o alla situazione;

f) Revoca della promessa. Condizioni: la giusta causa e la pubblicità della revoca. Promessa divenuta irrevocabile (art. 1990 comma 2). Revoca illegittima: effetti;

g) Cooperazione di più persone (art. 1991);

h) Promessa al pubblico e offerta al pubblico.

9. ATTI RICOGNITIVI (“Contra se pronunciationes”):

a) Nozione: atti con cui un soggetto, senza richiamare il titolo, riconosce che altri è titolare di un diritto;

b) Il dibattito sulla loro ammissibilità: la tesi della inammissibilità per contrarietà al principio di causalità; la tesi della ammissibilità limitatamente ai diritti di credito (stante anche la previsione tipica della ricognizione di debito, con l’effetto processuale suo tipico) e il dibattito sulla ammissibilità di contra se pronunciationes aventi ad oggetto diritti reali. Tesi negativa di parte della dottrina (per il principio di tipicità e di causalità degli atti traslativi di diritti reali) e tesi possibilista di altra parte della dottrina e di una parte della giurisprudenza (sia pur con effetto limitato a quello processuale dell’esonero dall’onere della prova e non esteso alla possibilità di effetto traslativo)

10. IL NEGOZIO DI ACCERTAMENTO:

a) Nozione: negozio diretto ad eliminare una incertezza relativa a situazioni giuridiche in essere tra le parti, vincolandosi ad attribuire al fatto o atto preesistente gli effetti che esse stabiliscono;

b) Il dibattito sulla ammissibilità della figura: la tesi negativa (contraddittorietà tra la causa dichiarativa e la funzione costitutiva propria del negozio) e la tesi favorevole (rilevanza dell’intenzione di eliminare l’incertezza, attraverso la precisazione del contenuto, dell’essenza e degli effetti dell’atto);c) Struttura: i tre momenti logici (dallo stadio iniziale di incertezza, si passa a quello intermedio dell’accertamento per pervenire a quello finale della certezza conseguente alla eliminazione dell’incertezza iniziale);

d) La causa: eliminazione dell’incertezza;

e) Oggetto: situazione giuridica preesistente. Rapporti giuridici, aventi per lo più carattere patrimoniale, con esclusione dei rapporti personali e familiari. Esclusione dei fatti: se l’accertamento e la relativa dichiarazione ricognitiva “contra se” avesse ad oggetto fatti, si avrebbe confessione, ma non negozio di accertamento;

f) Forma e trascrivibilità;

g) Effetti: la tesi dell’efficacia preclusiva; la tesi dell’efficacia anche costitutiva e quella dell’efficacia meramente dichiarativa; l’effetto obbligatorio: obbligo di intendere la situazione incerta così come intesa con il negozio di accertamento. Quest’ultimo non sostituisce la situazione pregressa, ma la interpreta e la accerta;

h) Differenza con la transazione: le reciproche concessioni; l’effetto sostitutivo e la natura costituiva, modificativa o estintiva della transazione.