I reati di pericolo

1. IL REATO COME OFFESA AL BENE GIURIDICO. IL LIVELLO DELLA OFFESA AL BENE GIURIDICO: REATI DI DANNO E DI PERICOLO. IN PARTICOLARE, I REATI DI PERICOLO e L’ANTICIPAZIONE DELLA TUTELA DEL BENE GIURIDICO;

2. IL CONCETTO:

a) La concezione naturalistica: il pericolo è un dato prenormativo e va inteso come “pericolo – evento”, cioè come situazione ontologicamente esistente in “rerum natura” causalmente provocata e soggetta alle leggi causali. Critica;

b) La concezione normativa: il “pericolo-giudizio”, come relazione di probabilità tra un fatto e un evento. La probabilità come “rapporto di frequenza dei possibili”.

3. LA TIPIZZAZIONE DEL PERICOLO: REATI DI PERICOLO CONCRETO E REATI DI PERICOLO ASTRATTO:

a) Premessa: bipartizione tradizionale;

b) La distinzione tra pericolo concreto e pericolo astratto: nel 1^, il pericolo rappresenta un elemento essenziale della fattispecie, la cui esistenza deve essere accertata dal giudice caso per caso; nel 2^, il pericolo è implicito e presunto nella stessa condotta;

c) La tesi (Mantovani) che, oltre al pericolo concreto, distingue dal pericolo astratto un pericolo presunto;

d) Crisi di tale tradizionale distinzione. La tesi di Schroder e la categoria intermedia dei reati di pericolo “astratto-concreto” e quella di Angioni sui reati di pericolo (concreto) generico o specifico. Critica;

4. REATI DI PERICOLO CONCRETO IN PARTICOLARE:

a) La struttura:

a1) La tesi estensiva della dottrina italiana: identificazione del pericolo concreto con il “pericolo espresso”, quale elemento costitutivo della fattispecie. Il diverso livello di concretezza del pericolo a seconda che esso qualifichi la azione o il risultato;

a2) La tesi restrittiva della dottrina tedesca: il pericolo concreto come reato di evento. Il richiamo alla nozione di “pericolo corso” del Carrara. La tangibilità del pericolo e la sua limitazione a beni aventi caratteristiche determinate;

b) Accertamento del pericolo concreto e de-strutturazione del fatto tipico:

b1) L’accertamento del pericolo concreto mediante la cd. prognosi postuma. Il criterio (tradizionale) della prognosi a base parziale e la tesi (recente, ma minoritaria) della prognosi a base totale.

b2) La destrutturazione del fatto tipico: la valorizzazione della diagnosi ex post, proposta dalla dottrina tedesca e recepita dalla giurisprudenza italiana;

b3) Il dissolvimento della struttura logica tradizionale: l’ampliamento delle relazioni di causabilità (dalla probabilità qualificata alla semplice possibilità), giustificato dal rafforzamento delle esigenze di tutela preventiva dei beni giuridici;

b4) Il ruolo del principio di precauzione: il rischio e le prescrizioni cautelative, La tendenza alla giuridicizzazione delle soglie di rischio. Precauzione e tutela dei valori fondamentali: i pericoli socio-industriali. Le esigenze di ampliamento della tutela e della base di valutazione per il giudizio di pericolo concreto. Lo scivolamento verso il pericolo astratto;

c) Le funzioni del pericolo concreto: la funzione selettiva e quella di prevenzione generale e speciale;

d) Ambito:

d1) La tendenziale limitazione a fattispecie che offendono beni giuridici ben individuati, suscettibili di concretizzarsi in situazioni individuali materialmente ledibili. Tendenziale esclusione dei reati posti a tutela di beni superindividuali o istituzionali;

d2) Reati di pericolo (concreto) diretto o indiretto [il 1^ si riferisce immediatamente alla lesione del bene giuridico (es. art. 423/2; 428/2; 433); il 2^ riguarda un evento intermedio che a sua volta comporta una situazione di pericolo per il bene protetto (a. 424; 429; 431)]

e) Le critiche mosse alla categoria dei reati di pericolo concreto (Fiandaca): violazione del principio di sufficiente determinatezza della fattispecie; difficoltà di prova e scarsa attitudine a tutelare interessi superindividuali o istituzionali;

5. I REATI DI PERICOLO ASTRATTO:

a) Nozione, caratteri e funzione: ulteriore estensione ed anticipazione della tutela penale, a presidio di beni ad ampio spettro (ambiente, economia, sicurezza collettiva). Il contrasto avverso le nuove tipologie di rischio. Il ruolo del principio di precazione. Valori soglia e modelli ingiunzionali di tutela. Il riferimento al parametro della non impossibilità. Offensività e “nano offese”;

b) Le obiezioni mosse avverso tale categoria:

b1) La configurazione come illecito di pura disubbidienza;

b2) I dubbi di costituzionalità per contrasto con il principio di necessaria offensività e la funzione rieducativa della pena;

c) Le tendenze dirette a rivalutare e ad estendere l’ambito dei reati di pericolo astratto (Fiandaca):

c1) Ci si libera dalla “schiavitù” dell’evento di pericolo con tutti i problemi conseguenti in tema di prova;

c2) Bisogna prendere atto della varietà e non omogeneità dei reati di pericolo astratto;

c3) Consente di salvaguardare agevolmente consistenti categorie di beni giuridici altrimenti non tutelabili, quali situazioni di pericolo standardizzate derivanti da processi tecnologici legati a produzione di massa (alimenti, medicinali) e beni superindividuali e collettivi (ambiente; economia pubblica);

d) L’esigenza di limitare lo scarto tra pericolo opinato e pericolo reale. Possibili modelli di incriminazione adottabili al riguardo:

d1) La “pregnanza semantica” degli elementi costitutivi;

d2) Strutturazione della fattispecie incriminatrice secondo un modello autorizzativo ed ingiunzionale;

d3) Introduzione del “modello del delitto di rischio”: previsto nel celebre progetto alternativo di riforma del codice penale tedesco, la cui struttura si articola nella previsione:

– del fatto che presumibilmente porta con sè il rischio di lesione;

– di una “clausola negativa” del seguente contenuto: “senza che, al momento della realizzazione del fatto, sia da escludere una lesione all’integrità o alla vita di altri”.

6. IL DOLO NEI REATI DI PERICOLO. IL PROBLEMA DEL DOLO EVENTUALE;

a) I reati di pericolo astratto come reati a dolo generico: basta la mera volontarietà della condotta accompagnata dalla consapevolezza della sua pericolosità;

b) Il dolo nei reati di pericolo concreto:

b1) La tesi che ne esclude la rilevanza ritenendo che il pericolo si ponga come condizione obiettiva di punibilità. Critica;

b2) La tesi del dolo (esclusivamente) diretto. Riferimenti alla analoga problematica in tema di tentativo;

b3) La tesi del dolo eventuale (Gallo);

7. TENTATIVO E REATI DI PERICOLO;

8. FATTISPECIE: I DELITTI DI ATTENTATO:

a) Caratteristiche: delitti a consumazione anticipata, consistenti in atti diretti a ledere il bene protetto;

b) Le interpretazioni soggettivistiche (minoritarie e superate): reputano sufficiente, per configurare un delitto di attentato, qualunque atto “intenzionalmente” diretto al risultato lesivo, indipendentemente dalla sua idoneità a creare un pericolo dell’evento. Si costruisce il reato quasi come reato di mera disubbidienza e si arretra di molto la soglia della punibilità. Delitti di attentato e tentativo vengono, così, tenuti del tutto distinti;

c) Interpretazioni oggettivistiche: riconducono i delitti di attentato alla struttura del tentativo, richiedendo, quindi, per la loro configurabilità, non tanto la direzione dell’intenzione, quanto una concreta messa in pericolo del bene protetto valutata attraverso il requisito della idoneità degli atti ad attentare ad esso;

d) I delitti politici di attentato. Le tre categorie: attentato ad evento offensivo comune riqualificato in chiave politica (art. 276 c.p.); attentato ad evento offensivo incerto connotato in termini politici (art. 283 c.p.); attentato ad evento iperlesivo (art. 284 e 286 c.p.);

9. FATTISPECIE: I DELITTI DI BANCAROTTA. IL PERICOLO NELLA cd. BANCAROTTA RIPARATA:

a) I delitti di bancarotta e la cd. bancarotta riparata;

b) Danno e pericolo nel delitto di bancarotta e ruolo della riparazione;

c) La valutazione del pericolo: la tesi del pericolo concreto (Cass. 13 febbraio 2015, n. 6408) con giudizio sul pericolo – evento svolto con riferimento al momento della dichiarazione di fallimento. La tesi del reato di mera condotta: irrilevanza delle condotte riparatorie.

10. I DELITTI CONTRO L’INCOLUMITA’PUBBLICA:

a) Strage ed incendio;

b) Analisi delle fattispecie: le caratteristiche strutturali. I dubbi sulla consistenza delle stesse: la prospettata “fragilità oggettiva” della strage, costruita sugli “atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità” e sul “fine di uccidere”, e dell’incendio, fondato sulla “pregnanza semantica” di esso. Le possibili soluzioni interpretative. Strage ed omicidio volontario plurimo. I dubbi di costituzionalità della differente disciplina tra incendio di cosa propria e incendio di cosa altrui.

c) Il disastro colposo: la fattispecie nominata ed il disastro innominato. Il dibattito intorno alla natura ed alle caratteristiche di tali fattispecie.

d) La nuova fattispecie del disastro ambientale: caratteristiche e perplessità. Rapporti con il disastro innominato.